Il nostro Statuto

Articolo 1- E' costituita un'associazione denominata "SOLIDARIETÀ' PACE E SVILUPPO" Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale detta brevemente "S.P.S. - ONLUS".

Articolo 2 - L'associazione ha sede ad Aosta.

Articolo 3 - Finalità

L'associazione che non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori d'attività:

a) La cooperazione e la solidarietà con le popolazioni più sfavorite del mondo e in particolare dell'Africa, dell'Asia, e dell'America Latina, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa.

b) La sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi relativi ai Paesi in Via di Sviluppo (P.V.S.), utilizzando appropriati mezzi d'informazione e formazione.

c) La formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei P.V.S. in loco, in altri P.V.S. e in Italia e la formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione e d'educazione allo sviluppo.

d) L'attuazione d'interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione.

e) La promozione di programmi d'educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e d'iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i P.V.S. con particolare riguardo a quelli tra giovani.

f) L'associazione intende realizzare nei P.V.S. programmi di cooperazione a breve ed a medio termine, direttamente o in compartecipazione con altre O.N.G.s riconosciute idonee anche con l'impiego di volontari o cooperanti.

L'azione si concretizza in modo particolare attraverso:

  • Il sostegno economico a programmi di sviluppo e d'autosufficienza.
  • L'eventuale invio di volontari e cooperanti nei P.V.S.
  • Il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo.
  • L'attività di formazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche.
  • L'attività d'informazione anche attraverso un proprio centro di documentazione.
  • Il reperimento delle risorse necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, così come specificato nel successivo art.4.

L'associazione non ha carattere politico, confessionale o etnico.

Articolo 4 - Proventi

I proventi dell'associazione sono costituiti da quote associative, offerte, donazioni, contributi erogati da enti pubblici e/o privati.

Articolo 5 – Soci

L'associazione è composta di Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari. Sono Soci Ordinari le persone o le organizzazioni che collaborano attivamente e con regolarità per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. Tutti i Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa il cui ammontare è deciso dall'Assemblea. L'ammissione di un Socio Ordinario viene deliberata dal consiglio d'Amministrazione su richiesta dell'interessato. L'iscrizione nel libro dei soci avverrà solo dopo che il socio ammesso avrà provveduto al versamento della quota associativa. Sono Soci Onorari le persone che rendono o abbiano reso servizi di particolare rilevanza all'Associazione e la qualifica viene conferita dal Consiglio d'Amministrazione. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o per mancato pagamento della quota associativa. L'esclusione viene pronunciata dall'Assemblea, dopo aver sentito l'interessato, qualora vengono riscontrate gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o altri gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con l'Associazione. La qualifica di Socio Onorario viene conferita dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 6 – Sostenitori

Sono Soci Sostenitori dell'Associazione le persone o le istituzioni che sostengono finanziariamente l'attività dell'Associazione. La qualifica di Sostenitore viene acquisita automaticamente al momento del versamento di un contributo.

Articolo 7 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio d'Amministrazione

c) Il Presidente

d) Il Vice presidente

e) Il Tesoriere

f) Il Segretario

g) Il Revisore dei Conti

Articolo 8 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari in regola con il versamento annuale della quota associativa e dai Soci Onorari. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.

Essa può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio d'amministrazione almeno una volta l'anno entro il mese d'Aprile per l'approvazione del bilancio consultivo. Deve essere inoltre convocata quando il consiglio ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta la richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei soci, deleghe comprese, e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.

Essa ha i seguenti poteri:

· Approvare le linee programmatiche dell'attività dell'associazione proposte dal consiglio d'Amministrazione.

· Approvare le relazioni consultive, il programma operativo e il bilancio redatto dal consiglio d'Amministrazione.

· Approvare il regolamento interno e le relative modifiche.

· Eleggere i membri del consiglio d'Amministrazione e un revisore dei conti.

· Determinare l'ammontare della quota associativa.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal consiglio d'Amministrazione.

E' valida in prima convocazione con la presenza della metà dei soci, deleghe comprese, in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei soci e in eventuale terza convocazione qualsiasi ne sia il numero.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. La convocazione dell'assemblea deve essere scritta e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione, indicando la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Articolo 9 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea generale ordinaria, che restano in carico tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio d'Amministrazione deve garantire l'esecuzione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea sia in fase preventiva che consultiva, alla quale ha l'obbligo di presentare annualmente la relazione al bilancio consultiva sull'attività svolta congiuntamente al bilancio e alla relazione. Esso è investito di tutti i poteri per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea e d'ogni altra operazione necessaria al raggiungimento degli scopi associativi. I membri dimissionari, deceduti o che non abbiano partecipato alle riunioni senza giustificato motivo per più volte consecutive, vengono sostituiti per cooptazione. I nuovi membri cooptati resteranno in carico sino alla successiva riunione dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Tesoriere. Nomina inoltre un Segretario Generale, che può anche essere estraneo al consiglio stesso, così come il Tesoriere. Le due cariche possono anche essere unificate in capo alla stessa persona. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei suoi membri. La data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide quando la maggioranza dei suoi membri sono presenti o rappresentati. Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità il voto di chi presiede è determinante.

Articolo 10 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è Presidente dell'Associazione. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso d'assenza o d'impedimento, le funzioni di Presidente dell'Associazione vengono assunte dal Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carico tre anni e sono rieleggibili. Al Presidente spettano tutti i poteri ad esso conferiti dal Consiglio.

Articolo 11 - Utili e avanzi di gestione

E' fatto divieto al consiglio di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposte per legge o siano effettuate a favore d'altre ONLUS.

Articolo 12 - Regolamento interno

L'Associazione si doterà, se necessario, di un Regolamento Interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio d'Amministrazione. L'approvazione del Regolamento Interno ed eventuali modifiche spetta all'Assemblea Ordinaria.